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Le Fonti di Finanziamento - Tema

Indicare le diverse fonti di finanziamento a cui un’impresa industriale può far ricorso sia per le esigenze connesse al patrimonio circolante sia per quelle riguardanti il rinnovo dei beni strumentali o l’espansione aziendale, tenuto conto anche della forma giuridica. Presentare successivamente con dati a scelta, esempi di scrittura in P.D con cui si evidenziano operazioni di finanziamento di capitale proprio (autofinanziamento, conferimenti di soci, versamento di soci in conto capitale) e operazioni di finanziamenti di capitale a credito (finanziamenti di soci, accensione di mutui, ricorso al credito commerciale).

Tema Svolto:
Nelle imprese industriali, come quasi tutte le altre imprese, il sostenimento dei costi relativo all'acquisto dei fattori produttivi (beni strumentali, beni da destinare al consumo e alla vendita, materie, servizi e lavoro) precede il conseguimento dei ricavi, generando un fabbisogno di mezzi finanziari che viene soddisfatto facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento. I mezzi finanziari che l’impresa utilizza per lo svolgimento della propria attività derivando da capitale proprio sono acquisiti a titolo di capitale di rischio, quindi sono soggetti al rischio d’impresa, cioè al rischio di perdite provocando una diminuzione del patrimonio netto se si tratta di imprese individuali, delle quote se si tratta di una società collettiva, o di azioni se si parla di una S.p.a; non si comportano un obbligo rigido di remunerazione in quanto a capitolo proprio viene remunerato con gli utili prelevati o distribuiti solo se vi sono risultati positivi e non sono soggetti a scadenza per cui rimangono investiti nell'azienda a tempo indeterminato di solito per tutta la durata della vita salvo eventuali riduzioni di capitale per rimborso ai soci o per prelevamenti dell’imprenditore.
Questa fonte di capitale può essere interna, come il caso dell’autofinanziamento eventualmente accantonato nella società effettuando la costituzione o incremento di riserve, di utili o da fonti esterne come l’apporto di capitali da parte dell’imprenditore individuale o di soci. L’autofinanziamento è imposto dalla legge, nei limiti stabiliti per l’accantonamento a riserva legale e può essere indiretto quando corrisponde alle entrate per disinvestimento, cioè la riscossione dei ricavi di vendita, proprio quando corrisponde agli utili accantonati dal proprietario e non distribuiti ai soci, essa è palese quando gli utili non prelevati o distribuiti incrementano il patrimonio netto, in particolare nelle società essi vengono accantonati nelle riserve (es. in quella straordinaria), quindi appaiono in bilancio oppure è occulto quando i beni sono sottovalutati e le passività sono sopravvalutate in modo da formare riserve occulte; si parla di autofinanziamento improprio se corrisponde agli ammortamenti rilevati nei fondi ammortamento o alle quote maturate di TFR, costituisce una forma temporanea di autofinanziamento originata dal fatto che tali costi determinano delle uscite solo nel momento del rinnovo dei beni ammortizzati o all'atto del pagamento del TFR ai dipendenti.
Nelle imprese collettive i soci possono apportare mezzi finanziari secondo 3 modalità: a incremento del capitale sociale, in conto capitale, in conto finanziario.
I versamenti a capitale sociale sono costituiti dalle sottoscrizioni di azioni o quote (in cui è frazionata la proprietà dell’azienda e che danno diritto alla partecipazione agli utili. Il capitale sociale sorge in seguito alla costituzione delle società per i conferimenti dei soci e può essere successivamente aumentato o ridotto con appositi delibere, con conseguente modifica dell’atto costitutivo. Il suo importo posto nella prima voce del passivo dello Stato patrimoniale, cioè quella del patrimonio netto.
I versamenti in conto capitale affluiscono come riserve nel patrimonio netto, vengono effettuate dai soci quando rinunciano al diritto di rimborso delle somme versate e sono infruttiferi di interessi.
I versamenti in conto finanziario sono effettuati dai soci con obbligo di rimborso e sono fruttiferi di interessi. I finanziamenti di capitali di terzi sono mezzi finanziari ottenuti a titolo di prestito e costituiscono una fonte tipicamente esterna. Essi formano il capitale di credito e costituiscono dei debiti, comportano l’obbligo della remunerazione indipendente dal risultato economico di gestione, cioè il pagamento di un interesse che può essere esplicito, indicato mediante un tasso percentuale o implicito se già compreso nell'importo da restituire a scadenza; sono soggetti all'obbligo di rimborso alla scadenza concordata e sono soggetti solo in via secondaria al rischio d’impresa. A seconda della natura si distinguono i debiti di regolamento e i debiti di finanziamento. I debiti di regolamento o debiti di fornitore sono finanziamenti concessi dai fornitori che concedono dilazioni nel tempo nelle operazioni di approvvigionamento dei fattori della produzione. Il loro importo include generalmente un interesse implicito, compreso nel prezzo da pagare a scadenza.
I debiti di finanziamento sono prestiti ottenuti sotto svariate forme contrattuali, e per diversa durata e che prevedono un interesse esplicito. Possono essere accesi con enti creditizi, con i singoli creditori o con soci.

Rispetto al tempo di rimborso il capitale di terzi può essere distinto in:
  1. Debiti scadenti a breve termine, in quanto rimborsabili entro un periodo non superiore ai 12 mesi, essi rappresentano le passività correnti.
  2. Debiti scadenti nel medio o lungo periodo, in quanto rimborsabili entro un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 5 anni (medio termine) o superiore a 5 anni (lungo termine) questi rappresentano le passività consolidate.

Le banche possono finanziare le imprese concedendo prestiti a breve attraverso operazioni di smobilizzo dell’attivo circolante come anticipi su fatture e ricevute sconto cambiario, e operazioni di finanziamento sotto forma di aperture di credito, cambiali finanziarie, anticipazioni su titoli e merci. Invece per finanziare l’attivo immobilizzato all'impresa vengono concessi prestiti a medio e a lungo termine come i mutui bancari, sovvenzioni garantite, certificati di investimenti.
Le imprese inoltre possono rivolgersi a finanziatori esterni al sistema bancario raccogliendo il risparmio tra il pubblico mediante l’emissione di obbligazioni, riservata solo alla società per azioni o in accomandita per azioni, emettendo cambiali finanziarie e certificati di investimento. Mentre le obbligazioni e i certificati di investimento consentono di acquisire fondi a medio e a lungo termine, le cambiali finanziarie, essendo titoli all'ordine emessi in serie, aventi una scadenza breve non inferiore 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione, servono a finanziare l’attivo circolante.
Un’altra operazione di finanziamento è quella della locazione finanziaria o leasing che è un contratto mediante il quale sono dati in locazione mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore (società di leasing) su scelta o indicazione del conduttore (impresa utilizzatrice) con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione dietro versamento di un prezzo stabilito (prezzo di riscatto).
In tal modo l’azienda utilizzatrice evita l’esborso finanziario, che è richiesto in caso di acquisto con pagamento immediato, di fatto si fa finanziare dalla società di leasing. L’azienda inoltre per poter finanziare il ciclo produttivo ha l’esigenza di smobilizzare i capitali investiti nei crediti alla clientela ricorre a operazioni di finanziamento collegati all'incasso delle fatture commerciali, possono consistere nello smobilizzo di credito rappresentato da effetti come lo sconto di cambiali commerciali e finanziamenti su portafoglio salvo buon fine (tratte e ricevute all'incasso), oppure non rappresentative di effetti come gli anticipi su fatture (si tratta di un’apertura di credito di c/c concessa alle aziende industriali, dalle banche contro cessione salvo buon fine di crediti di forniture verso imprese di grandi dimensioni e di sicura solvibilità di factoring (contratto mediante il quale un’azienda cede ad una società di factoring i crediti che essa vanta presso la propria clientela derivanti da vendite con pagamento differito).
L’impresa ha una vasta scelta sulle fonti di finanziamento da adottare, infatti esse hanno la caratteristica di essere alternative, in quanto l’azienda può effettuare la combinazione delle fonti di finanziamento che ritiene opportune al fine di scegliere quella più conveniente e complementari, perché può ricorrere all'utilizzo di più fonti contemporaneamente. La combinazione ottimale è quella che risulta più efficace date le caratteristiche dell’impresa e che comporta la minore incidenza negativa sull'equilibrio economico limitando gli oneri finanziari e che risolva i problemi legati alla gestione finanziaria in modo tale da impiegarle in modo corretto ottenuto conto dalla scadenza di ogni fonte, per cui è necessario impiegare per l’acquisto di fattori produttivi a breve ciclo di utilizzo le passività correnti, cioè facendo ricorso ai debiti a breve termine, mentre finanziarie l’acquisto di fattori della produzione a medio e a lungo termine con passività consolidate.



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