Fatti e atti giuridici
I rapporti giuridici sorgono, si modificano e si estinguono per delle cause previste e regolate dall'ordinamento giuridico, e dette cause costituiscono i fatti giuridici. però non tutti i fatti che accompagnano l'esistenza dell'essere umano sono rilevanti per il diritto per esempio gli sbalzi di temperatura, l'alba, il tramonto, un'applauso ecc.
Questi fatti naturali o volontari, sono detti fatti agiuridici, non rilevanti per il diritto. Infatti la nascita dell'essere umano è presa in considerazione dalla norma giuridica perché ne discendono delle conseguenze per esempio con essa si acquista la capacità giuridica, nasce la potestà dei genitori.
Il fatto giuridico si definisce come l'evento o una situazione al cui verificarsi la norma giuridica ricollega determinate conseguenze. Tali conseguenze non sono altro che gli effetti, nascita, modificazione o estinzione, prodotti dal fatto giuridico, dunque al verificarsi dell'evento si ricollegano determinate conseguenze.
Il fatto giuridico può scaturire da un comportamento volontario del soggetto (l'accettazione di un'eredità) oppure si manifesta senza che vi concorra la volontà dell'uomo, questi ultimi vengono chiamati fatti giuridici in senso stretto o fatti giuridici naturale, mentre gli altri si chiamano atti giuridici, che possono essere conformi alla legge o illeciti. Fra gli atti giuridici distinguiamo atti giuridici in senso stretto e atti negozi giuridici.
Gli atti giuridici in senso stretto, in essi vi concorre la volontà del soggetto, ma gli effetti che ne derivano non sono necessariamente voluti dal soggetto stesso. Questi si distinguono in:
I rapporti giuridici sorgono, si modificano e si estinguono per delle cause previste e regolate dall'ordinamento giuridico, e dette cause costituiscono i fatti giuridici. però non tutti i fatti che accompagnano l'esistenza dell'essere umano sono rilevanti per il diritto per esempio gli sbalzi di temperatura, l'alba, il tramonto, un'applauso ecc.
Questi fatti naturali o volontari, sono detti fatti agiuridici, non rilevanti per il diritto. Infatti la nascita dell'essere umano è presa in considerazione dalla norma giuridica perché ne discendono delle conseguenze per esempio con essa si acquista la capacità giuridica, nasce la potestà dei genitori.
Il fatto giuridico si definisce come l'evento o una situazione al cui verificarsi la norma giuridica ricollega determinate conseguenze. Tali conseguenze non sono altro che gli effetti, nascita, modificazione o estinzione, prodotti dal fatto giuridico, dunque al verificarsi dell'evento si ricollegano determinate conseguenze.
Il fatto giuridico può scaturire da un comportamento volontario del soggetto (l'accettazione di un'eredità) oppure si manifesta senza che vi concorra la volontà dell'uomo, questi ultimi vengono chiamati fatti giuridici in senso stretto o fatti giuridici naturale, mentre gli altri si chiamano atti giuridici, che possono essere conformi alla legge o illeciti. Fra gli atti giuridici distinguiamo atti giuridici in senso stretto e atti negozi giuridici.
Gli atti giuridici in senso stretto, in essi vi concorre la volontà del soggetto, ma gli effetti che ne derivano non sono necessariamente voluti dal soggetto stesso. Questi si distinguono in:
- atti materiali per esempio la presa di possesso di una cosa abbandonata.
- atti dichiarazione scienze tutti quegli atti diretti a portare a conoscenza di terzi una cosa di cui se ne è dotti per esempio una testimonianza.
- atti dovuti per esempio il pagamento di un debito si manifesta una volontà ma necessariamente non ha sviluppo ulteriore.
Gli atti negozi giuridici
In essi vi concorre la volontà del soggetto che ne vuole anche gli effetti che ne derivano, tale volontà atta a raggiungere un determinato scopo e tutelata e protetta dall'ordinamento giuridico.
Il negozio giuridico si definisce come la manifestazione di volontà di una o più parti (soggetti di interesse) diretta ad uno scopo, riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico e atto a produrre determinati effetto dovuti alla nascita, modificazione o estinzione di un rapporto. E' una figura generale elaborata dalla dottrina (studiosi esperti del diritto) che raggruppa elementi comuni a più istituti giuridici per esempio contratto, testamento, donazione aventi tutti come fondamento la caratteristica quella di essere espressione dell'autonomia privato, cioè quel potere riconosciuto al singolo dall'ordinamento giuridico al fine di regolare da sé i propri interessi.
Il potere negoziale è molto vasto in quanto può dar vita ad un'infinito numero di rapporti giuridici, ma al tempo stesso è limitato dal rispetto delle norme giuridiche.
Nel codice civile non troviamo la definizione di negozio giuridico ma quelle delle figure concrete quali contratto, testamento, donazione...
Il negozio giuridico da un punto di vista dottrinale acquista una notevole importanza e all'interno di esso possiamo effettuare delle classificazione sulla base di diversi criteri:
A seconda degli effetti che produce abbiamo negozi giuridici costitutivi, modificativi e estintivi.
- Costitutivi: sono negozi giuridici che pongono in essere dei rapporti che prima non esistevano per esempio stipulazione di un contratto di compravendita.
- Modificativi: significa negozi giuridici che pongono in essere atti o comportamenti che vanno a modificare un rapporto giuridico già esistente come le clausole aggiuntive di un contratto di compravendita, trasferimento di una cambiale.
- Estintivi: si tratta di atti che vanno ad estinguere un rapporto giuridico già esistente per esempio pagamento di un debito, la rinuncia da parte del creditore del suo credito, il contratto di affitto si estingue al sopraggiungere il pagamento.
A seconda del numero dei soggetti che manifestano la volontà abbiamo negozi giuridici unilaterali, bilaterali, plurilaterali.
- Unilaterali: nascono per effetto delle manifestazioni di volontà di una parte (testamento).
- Bilaterali: nascono per effetto della manifestazione di volontà di due parti (contratto di compravendita).
- Plurilaterali: nascono per effetto della manifestazione di volontà di più parti (delegazione, costi di società dove di concorrono più soci).
A seconda del momento in cui iniziano a produrre gli effetti abbiamo negozi giuridici tra vivi e negozi giuridici a causa di morte (mortis causa).
- Negozi giuridici tra vivi: iniziano a produrre gli effetti suoi propri indipendentemente (contratto di compravendita).
- Negozi giuridici a causa di morte: iniziano a produrre gli effetti i suoi propri quando viene meno o con la morte di colui che ha manifestato la volontà (testamento).
A seconda della forma e dunque a seconda il modo in cui viene manifestato la volontà distinguiamo negozi giuridici formali o solenni, in cui la manifestazione di volontà deve avvenire secondo la forma prescritti dal legislatore, e negozi giuridici non formali o non solenni, in cui la manifestazione di volontà è libera.
A seconda dei rapporti che scaturiscono distinguiamo negozi giuridici patrimoniali e non patrimoniali.
- I negozi non patrimoniali si riferiscono a rapporti di natura personale e sono suscettibili di valutazione economica.
Quelli patrimoniali sono suscettibili di valutazione economica tra essi distinguiamo negozi giuridici a titolo gratuito, cioè un soggetto si avvantaggia di qualcosa senza che gli venga una controprestazione, e a titolo oneroso, nel caso corrispettivo per aver ricevuto qualche cosa (compravendita).
Tra quelli patrimoniali distinguiamo di ordinaria e di straordinaria amministrazione, i primi hanno per oggetto la conservazione del patrimonio e il godimento dei frutti, mentre quelli di straordinaria amministrazione vanno o comportano la modificazione della consistenza economica del patrimonio oppure una modificazione della consistenza economica del patrimonio oppure una modificazione degli elementi del patrimonio per esempio la riscossione di una capitale accettazione di un'eredità ecc.
Tra gli atti di straordinaria amministrazione rivestono una particolare importanza e sono sottoposti ad una certa disciplina giuridica gli atti di disposizione come la vendita di un'immobile, costituzione di pegno o ipoteca, donazione ecc.