Il minore non emancipato è un soggetto che non ha raggiunto la maggiore età, deve essere rappresentato da un rappresentante legale che può essere il genitore o in mancanza il tutore, che compiono atti giuridici in nome e per conto del rappresentato sempre sotto sorveglianza dell'autorità giudiziaria la quale ne valuta la convenienza.
Il suo rappresentato legale non solo ha il compito di educarlo, istruirlo, ma anche il dovere di gestire i beni patrimoniali del minore, distinguiamo dunque atti ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione che sono diretti a modificare positivamente o negativamente la composizione del patrimonio (esempio: la vendita di un immobile, l'accettazione di un'eredità), per i secondi e più precisamente per gli atti di disposizione (alienazione di beni immobili o la costituzione di pegni o ipoteche) si necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare se gli atti giuridici sono posti in essere dai genitori, mentre se sono posti in essere dal tutore l'autorizzazione del tribunale dei minori.
Il suo rappresentato legale non solo ha il compito di educarlo, istruirlo, ma anche il dovere di gestire i beni patrimoniali del minore, distinguiamo dunque atti ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione che sono diretti a modificare positivamente o negativamente la composizione del patrimonio (esempio: la vendita di un immobile, l'accettazione di un'eredità), per i secondi e più precisamente per gli atti di disposizione (alienazione di beni immobili o la costituzione di pegni o ipoteche) si necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare se gli atti giuridici sono posti in essere dai genitori, mentre se sono posti in essere dal tutore l'autorizzazione del tribunale dei minori.