Definizione:
Il diritto soggettivo si suddivide in diritto pubblico e privato. I diritti soggettivi si possono distinguere in pubblici e privati che si suddividono in patrimoniale e non patrimoniali e fra quelli patrimoniali distinguiamo diritti reali.
I diritti soggettivi privati non patrimoniali sono tutte quelle situazioni riguardanti prevalentemente interessi di natura morale: diritti della personalità; quelli patrimoniali riguardano interessi economici del singolo quindi si tratta di rapporti valutabili in denaro, questi ultimi si suddividono in diritti reali e diritti di obbligazione o di credito che hanno in comune il carattere delle patrimonialità.
I diritti reali si definiscono come quel potere che il titolare del diritto può esercitare direttamente e immediatamente sulla cosa: oggetto del suo diritto che può essere fatto valere nei confronti di tutti e per questo prendono il nome di diritti assoluti.
I diritti di obbligazione si definiscono in un diritto riconosciuto ad un soggetto che prende il nome di pretesa al che un'altro soggetto tenga un dato comportamento o consistente nell'esecuzione di una prestazione di natura patrimoniale e che può essere di fare, non fare o dare qualcosa.
Quindi troviamo un soggetto attivo al quale viene riconosciuta una pretesa, e un soggetto passivo che deve tenere un dato comportamento. Possono essere infatti solo nei confronti delle persone obbligate (interessate).