Se per il funzionamento si richiedesse l'intervento di tutti gli azionisti, potrebbe anche non funzionare dato che non tutti i soci vi intervengono (o perché non si interessano), infatti la legge sancisce che non necessariamente per il funzionamento è richiesto l'intervento di tutti, dato che secondo l'art. 2366 e segg. l'assemblea può regolarmente funzionare e deliberare, purché ricorrono le seguenti condizioni:
- che sia regolarmente convocata, cioè che tutti i soci siano stati avvisati della tenuta dell'assemblea e sia portata a conoscenza dei soci gli argomenti su cui sono chiamati a deliberare.
- che l'adunanza assembleare presente tanti soci che raggiungono una determinata frazione del capitale sociale.
Se l'assemblea non può validamente costituirsi perché la frazione di capitale sociale è inferiore rispetto al minimo previsto dalla legge , può essere riconvocata nel caso in cui gli argomenti su cui è chiamata a deliberare sono gli stessi e sia chiamata a deliberare entro 30 gg. dalla prima, assemblea di 2° convocazione, in questa la frazione di capitale richiesta e inferiore a quelle che si richiedeva per la prima convocazione.
Inoltre la frazione di capitale è diversa a seconda degli argomenti su cui viene chiamata a deliberare, infatti se viene chiamata a deliberare su argomenti ordinari la frazione di capitale richiesta è inferiore rispetto a quelle che necessita se si tratta di deliberare su argomenti di carattere straordinario (assemblea straordinaria).
In seduta ordinaria l'assemblea delibera sull'approvazione del bilancio, nomina gli amministratori e sindaci, determina il loro compenso, le delibere per esercitare contro amministratori e sindaci l'azione sociale di responsabilità e genericamente quando si tratta di deliberare su questioni o atti riservati all'assemblea straordinaria o dell'atto costitutivo o sottoposti all'esame dell'assemblea degli amministratori.
Gli argomenti trattati nel'assemblea straordinaria: modificazione del contratto sociale o atto costitutivo, statuto, emissione di obbligazioni, nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri, proposta di concordato, delibera anticipato delle società.