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Cos'è una Società

La società viene definita dal Codice Civile come un contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Prima di esaminare le tipologie di società, è opportuno definire alcune loro caratteristiche:

  • autonomia patrimoniale;
  • personalità giuridica.
L'autonomia patrimoniale rappresenta una parziale separazione del capitale della società da quello dei soci che ne fanno parte. Nel caso in cui gli altri soggetti vantino dei crediti rispetto alla società, esaurito il capitale sociale essi possono rifarsi sui capitali individuali dei singoli soci. La personalità giuridica consiste nell'acquisizione di una serie di diritti, originariamente posseduti solo dalle persone fisiche, da parte di una determinata organizzazione che risponda a precisi requisiti. In questa situazione i soci rispondono solo col capitale della società, considerata quindi come un soggetto a sé stante.

Classificazione
Le società vengono classificate in base ai seguenti criteri:
  • tipo di personalità, finalità, tipo di attività, modalità associative.

Tipo di personalità
In base al possesso o meno del requisito della personalità giuridica, le società possono distinguersi come segue:
  • società di persone, società di capitali.
La società di persone è quella in cui i soci rispondono degli obblighi assunti dalla società. Questa non possiede personalità giuridica ma solo autonomia patrimoniale. Il nome sotto il quale una società di persone esercita la propria attività viene chiamato ragione sociale.
La società di capitali è quella in cui si esige crediti da essa deve contare solo sul capitale della società, dotata di personalità giuridica, e non può rivelarsi sui beni personali dei soci. per la società di capitali il nome assunto viene chiamato denominazione sociale.

Finalità
Rispetto alle finalità del contratto di società, a parziale correzione di quanto indicato nella definizione di legge, si hanno le seguenti distinzioni:
  • società lucrative;
  • società mutualistiche e consortili.
Le società lucrative, a cui intende in effetti rivolgersi l'art. 2247, hanno come scopo la divisione degli eventuali utili derivanti dall'attività economica svolta.
Le società mutualistiche e consortili vengono costituite e gestite per offrire beni o servizi ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle presenti sui mercati. Si tratta quindi evidentemente di società senza fini di lucro. Esempio di società mutualistiche sono le mutue assicuratrici, costituite per indennizzare i soci da eventi dannosi, come i furti o le calamità naturali. Esempio di società consortili sono le cooperative, costituite in genere da soggetti che esercitano la stessa professione. Fra le varie attività esercitate citiamo le seguenti:
  • cooperative di consumo, che acquistano merci per rivenderle direttamente ai soci;
  • cooperative edilizie, il cui fine è la costruzione di abitazioni per i soci;
  • cooperative agricole di produzione e di vendita.
La regolamentazione delle cooperative è simile a quella vigente per le società per azioni, ma le prime beneficiano di particolari condizioni finanziarie e fiscali. Il capitale è variabile in relazione al numero dei soci e gli eventuali utili vengono destinati a fini mutualistici.

Tipi di attività
Per quanto riguarda il tipo di attività svolta vige una distinzione simile a quella già vista per le imprese in generale:
  • società non commerciali, società commerciali.
Le società non commerciali svolgono in genere un'attività legata all'agricoltura, mentre per le società commerciali valgono le definizioni che scaturiscono dall'art. 2195. Queste ultime sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti in questo caso, e cioè l'iscrizione al registro delle imprese, la tenuta di libri contabili e la possibilità di sottrarre a procedure di fallimento.

Modalità associative
La prima e più semplice forma di società è la società di fatto (S.d.f), caratterizzata da un ristretto numero di soci. Per la sua costituzione è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso delle licenze e delle autorizzazioni relative all'attività da svolgere. La società di fatto può quindi svolgere un'attività economica senza però possedere autonomia patrimoniale.
Gli altri tipi di società vengono suddivise in base alle loro modalità associative in:
  • società di persone, società di capitali.
Tra le società di persone si distinguono:
  • società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.
- La società semplice è una società di persone ed è dotata di autonomia patrimoniale. Svolge in genere attività legate all'agricoltura e non richiede particolari formalità. In quanto impresa non commerciale, è esentata dagli obblighi relativi.

- La società in nome collettivo (S.n.c), in quanto società di persone, è dotata di autonomia patrimoniale, ma non ha personalità giuridica. La sua ragione sociale deve contenere il  nome di almeno un socio.

- La società in accomandita semplice (S.a.s) è una società di persone, dotata quindi di autonomia patrimoniale. I soci sono suddivisi in:
  • accomandatari, responsabili solidalmente ed illimitatamente;
  • accomandanti, responsabili solamente per la quota di capitale sottoscritta.
Tra le società di capitali si distinguono:
  • società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.
La società per azioni (S.p.a) è una società di capitali, è dotata di autonomia patrimoniale, possiede personalità giuridica ed il contratto di costituzione deve essere redatto da un notaio. La società deve essere dotata dei seguenti elementi:
  • statuto, contenente la definizione delle regole di funzionamento;
  • azioni, cioè titoli rappresentatici di una frazione del capitale sociale;
  • soci, denominati azionisti e che rispondono solo per capitale sottoscritto;
  • libro soci dove vengono registrati i dati dei soci.
Il capitale della società per azioni deve ammontare ad un minimo di 200 milioni. La società è diretta dal consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci forma l'organo deliberativo, mentre il collegio sindacale costituisce l'organo di controllo. La struttura come si vede ricalca in piccolo tre poteri dello Stato, esecutivo, legislativo e giudiziario.


La società in accomandita per azioni (S.a.p.a) è una società di capitali. I soci sono suddivisi in:
- accomandatari, amministratori di diritto della società e responsabili solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali;
- accomandanti, impegnati soltanto per il capitale impiegato nella sottoscrizione delle azioni.

Le caratteristiche della società rappresentano l'unione di quelle delle società già esaminate e che ne formano il nome.


La società a responsabilità limitata (S.r.l) è una società di capitali. E' dotata di autonomia patrimoniale ed ha personalità giuridica. Nei confronti dei creditori i soci rispondono solo per l'ammontare delle quote possedute individualmente. Per la costituzione di tale società è richiesto un capitale sociale minimo di 20 milioni.



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