Ciò sta ad indicare particolari casi dove il possesso di detti beni si acquistano in buona fede sulla base di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il corrispondente diritto da parte di chi non è proprietario.
A tal fine l'art. 1153 del codice civile stabilisce che colui che acquista dei beni da parte di un apparente proprietario diviene con il possesso proprietario dei beni se l'acquisto è avvenuto in buona fede e risulta accompagnato da un titolo astrattamente idoneo a trasferire la corrispondente titolarità del diritto.
Questo principio può apparire come anomalo o in contrasto con i principi di una giustizia suprema, però questa affermazione si giustifica in considerazioni particolari esigenze di utilità sociale.
Ciò significa evitare che venga intralciata la circolazione dei beni mobili comuni, è facile immaginare l'ostacolo che deriverebbe dall'accertamento volta per volta di chi trasferisce.
Mentre per i beni mobili comuni che non sono accompagnati dalla buona fede e dal titolo idoneo a trasferire il corrispondente la durata è pari a 20 anni per l'usucapione ordinario e 10 anni per l'usucapione abbreviato, in questa si ha nell'ipotesi in cui il possesso è di buona fede (e non ha il titolo).