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Il Possesso vale titolo

Per i beni mobili comuni vige una particolare regola: quella del possesso vale titolo; significa che per i beni mobili comuni la proprietà non si acquista con il decorso nel tempo ma nell'atto stesso in cui sorge il possesso.
Ciò sta ad indicare particolari casi dove il possesso di detti beni si acquistano in buona fede sulla base di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il corrispondente diritto da parte di chi non è proprietario.
A tal fine l'art. 1153 del codice civile stabilisce che colui che acquista dei beni da parte di un apparente proprietario diviene con il possesso proprietario dei beni se l'acquisto è avvenuto in buona fede e risulta accompagnato da un titolo astrattamente idoneo a trasferire la corrispondente titolarità del diritto.
Questo principio può apparire come anomalo o in contrasto con i principi di una giustizia suprema, però questa affermazione si giustifica in considerazioni particolari esigenze di utilità sociale.
Ciò significa evitare che venga intralciata la circolazione dei beni mobili comuni, è facile immaginare l'ostacolo che deriverebbe dall'accertamento volta per volta di chi trasferisce.
Mentre per i beni mobili comuni che non sono accompagnati dalla buona fede e dal titolo idoneo a trasferire il corrispondente la durata è pari a 20 anni per l'usucapione ordinario e 10 anni per l'usucapione abbreviato, in questa si ha nell'ipotesi in cui il possesso è di buona fede (e non ha il titolo).



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