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Il Possesso - Diritto

Definizione:
E' un potere di fatto che un soggetto esercita su una cosa, come proprietario o comunque titolare di un diritto reale minore nei confronti della stessa (cosa).
Il possesso è una situazione di fatto, la proprietà è una situazione di diritto, mentre il possesso si riferisce alla disponibilità materiale della cosa, la proprietà si riferisce ad una situazione di diritto nel senso di essere titolari del diritto reale. Normalmente entrambe coincidono in capo allo stesso soggetto, però può accadere che situazioni di fatto e di diritto su un bene non coincidono ma appartengono a soggetti diversi, si avrà dunque proprietario non possessore, possessore non proprietario (il caso di uno derubato e del ladro).
Secondo l'art. 1140 il possesso gode di una protezione da parte del nostro ordinamento a prescindere dal fatto della corrispondente coincidenza con la situazione di diritto per 2 motivi:
  1. Il nostro ordinamento rende il possesso e lo considera isolatamente dalla situazione di diritto per farne derivare effetti giuridici di notevole importanza, secondo l'articolo 1140 del codice civile riconosce al possesso una tutela piuttosto efficace accordando al possessore una protezione immediata che può arrivare fino a porsi in via transitoria in contrasto con le legittime pretese di chi su quel dato bene ne abbia la titolarità (Il proprietario) perché in riferimento all'esempio il derubato deve agire rispettando le vie legali rivolgendosi all'autorità giudiziaria, nel frattempo il possessore di mala fede, in via temporanea goderà del possesso fino all'accertamento dei fatti, perché nessuno può farsi giustizia da sé se non è per difesa personale. Il nostro ordinamento giuridico prevede questa disciplina a tutela del possesso in se e per se considerato per due motivi: poiché situazione di fatto e di diritto coincidono tutelando il possesso ne viene tutelata la proprietà.
  2. Qualora nel nostro ordinamento la situazione di fatto non venisse tutelata comporterebbe una minaccia alla pacifica convivenza civile in quanto tutti verrebbero autorizzati a farsi giustizia da sé.

Il possesso consta di due elementi materiale o corpus possessionis e sta a significare l'esercizio di fatto di un potere su una cosa che si può manifestare o nell'esercizio del diritto di proprietà, possesso propriamente detto o nell'esercizio di un altro diritto reale e in quest'ultimo caso parliamo di quasi possesso.
L'altro elemento è quello psicologico o animus possidendi, significa dell'intenzione di esercitare il potere sulla cosa o in diritto corrispondente a quello di proprietà o a quello corrispondente a un diritto reale minore (come se fossi il titolare o come esso distingue il possesso dalla detenzione, un soggetto ha la disponibilità materiale del bene con l'implicato riconoscimento dell'esistenza di un altrui diritto o previdente diritto sulla cosa per esempio il caso dell'inquilino che è il detentore.
Il corpus si trova sia nel possesso che nella detenzione, la differenza sta che nell'animus si chiama animus detinenti, cioè implicito riconoscimento che sulla cosa esiste un'altrui diritto o preminente al diritto. Nel possesso abbiamo l'animus posseidendi, cioè l'intenzione di esercitare un'attività corrispondente al diritto di proprietà o ad un diritto reale minore per esempio l'usufrutto.

Il possesso può essere legittimo, quando la situazione di fatto coincide con la situazione di diritto:
  • Illegittimo quando non coincidono, e a sua volta si distingue in possesso di buona fede quando si possiede un bene con la ragionevole convinzione, sebbene errata, di ignorare, di ledere un altrui diritto (es. acquistare un bene rubato); possesso di mala fede quando il possessore è consapevole di ledere un altrui diritto, con la consapevolezza di danneggiare un diritto altrui.
Questa distinzione è importante per gli effetti, perché secondo l'art. 1147 del codice civile, troviamo le disposizioni o norme giuridiche che ci definiscono la buona fede e a tal proposito secondo questo articolo si ha il possesso di buona fede quando:
  1. Il possessore possiede una cosa disconoscendo di ledere un altrui diritto.
  2. Il possessore di buona fede basta sia all'inizio, ossia resta sempre possessore di buona fede chi dopo aver acquistato una cosa e al possesso viene a conoscenza che la cosa gli è stata trasferita da un apparente proprietario.
  3. La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave, non può essere considerato possessore di buona fede chi ha acquistato il bene in condizioni o circostanze tali non idonee.

Sono considerati possessori di mala fede coloro che si vengono a trovare in una situazione diversa dalla precedente oppure coloro che non possono far valere nessuno di quegli elementi di cui parlato prima. 
Il possesso si ritiene sempre di buona fede in quanto è a carico di colui che ne abbia interesse provare la mala fede.
Il possesso illegittimo si suddivide in possesso titolato e no titolato.
Parliamo di possesso titolato quando il possesso si fonda su un titolo, cioè su un documento astrattamente idoneo a trasferire il corrispondente diritto, normalmente tale documento è rappresentato da un negozio giuridico: quello traslativo per esempio il contratto di compravendita. Dunque il negozio giuridico risulta inefficace nel caso concreto solo perché proveniente da una persona che non ha la proprietà della casa, e ciò secondo il principio generale dove si dice che nessuno può trasferire un diritto che non ha possesso titolato, questa differenza per esempio (acquisto una cosa da un apparente proprietario, il contratto è valido ma non è efficace, ma è valido perché ci sono tutti gli elementi); in quello non titolato c'è solo la consegna.

Modi di acquistare il possesso
Il possesso si acquista nel momento in cui si inizia a esercitare il potere di fatto sulla cosa, accompagnata dall'animus possidente, intenzione di far propria la casa.
Nel nostro ordinamento giuridico si può acquistare a titolo originario e a titolo derivativo si parla di acquisto di possesso a titolo originario quando si apprende materialmente la cosa cominciando ad esempio il potere di fatto sulla cosa (una cosa rubata dal lavoro) titolo derivativo quando il potere di fatto si esercita su una cosa che è stata trasferita da un precedente possessore ad un altro (acquisto un bene da un ladro che non ha la proprietà l'avente causa ha il possesso con i due requisiti.



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