Definizione:
Non vi è istituto giuridico che sia stato oggetto in ogni tempo di appassionate dispute dibattiti ad opera di uomini politici giuristi, filosofi, così come lo è stato il diritto di proprietà, persino il darne una definizione risulta difficile e controversa, infatti ciò ci è dimostrato dal fatto ce i giuristi romani non ci hanno tramandato alcuna definizione del diritto di proprietà, né tanto meno risulta formulato nei codici moderni compreso il nostro in quanto esso si limita a definire solo alcune delle più importanti facoltà convenute nel concetto di diritto di proprietà.
A tal proposito sulla traccia dell'art. 832 del codice civile il diritto di proprietà consiste nella facoltà di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, però questa definizione mette in evidenza solo alcune facoltà ma non può essere considerata esauriente e soddisfacente, perché risulta praticamente impossibile tentare di elencare le facoltà connesse al diritto di proprietà in quanto qualsiasi elenco si voglia tentare non può risultare che incompleto perché sono innumerevoli.
Il diritto di proprietà lo possiamo catalogare come un potere generale riconosciuto al titolare e che abbraccia tutte le possibili utilità che la cosa può dare, sempre nel lecito, ben inteso. A tal fine esaminando le facoltà annunciate nell'art. 832.
Facoltà di godere significa che il titolare del diritto di proprietà può utilizzare le cose al fine di soddisfare i propri bisogni.
Facoltà di disporre sta ad indicare che questa facoltà viene esercitata trasferendo ad altri il diritto di proprietà, sia trasferendo ad altri il godimento e ciò può avvenire a titolo oneroso e a titolo gratuito, in modo pieno ed esclusivo, sta ad indicare la pienezza e l'esclusività riconosciuta al proprietario nell'esercizio delle sue facoltà.
Non vi è istituto giuridico che sia stato oggetto in ogni tempo di appassionate dispute dibattiti ad opera di uomini politici giuristi, filosofi, così come lo è stato il diritto di proprietà, persino il darne una definizione risulta difficile e controversa, infatti ciò ci è dimostrato dal fatto ce i giuristi romani non ci hanno tramandato alcuna definizione del diritto di proprietà, né tanto meno risulta formulato nei codici moderni compreso il nostro in quanto esso si limita a definire solo alcune delle più importanti facoltà convenute nel concetto di diritto di proprietà.
A tal proposito sulla traccia dell'art. 832 del codice civile il diritto di proprietà consiste nella facoltà di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, però questa definizione mette in evidenza solo alcune facoltà ma non può essere considerata esauriente e soddisfacente, perché risulta praticamente impossibile tentare di elencare le facoltà connesse al diritto di proprietà in quanto qualsiasi elenco si voglia tentare non può risultare che incompleto perché sono innumerevoli.
Il diritto di proprietà lo possiamo catalogare come un potere generale riconosciuto al titolare e che abbraccia tutte le possibili utilità che la cosa può dare, sempre nel lecito, ben inteso. A tal fine esaminando le facoltà annunciate nell'art. 832.
Facoltà di godere significa che il titolare del diritto di proprietà può utilizzare le cose al fine di soddisfare i propri bisogni.
Facoltà di disporre sta ad indicare che questa facoltà viene esercitata trasferendo ad altri il diritto di proprietà, sia trasferendo ad altri il godimento e ciò può avvenire a titolo oneroso e a titolo gratuito, in modo pieno ed esclusivo, sta ad indicare la pienezza e l'esclusività riconosciuta al proprietario nell'esercizio delle sue facoltà.