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Società di Partecipazione

Art. 2549 del codice civile. L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale una parte (titolare dell’impresa) detta associante attribuisce all’altra parte detta associata la partecipazione agli utili o per l’esercizio di una attività o per il compimento di un determinato affare, verso il corrispettivo di un apporto, l’associata è colui che apporta un conferimento che può essere o sotto forma di una prestazione d’opera oppure un conferimento in denaro, così l’associante può procurarsi i mezzi necessari per poter esercitare la sua attività.
Se nel contratto non viene stabilito non viene stabilito diversamente l’associato partecipa agli utili in misura proporzionale al suo apporto al valore dell’impresa dell’associante rispetto all’affare per cui l’associazione in partecipazione è stata contratta.
Se non è stabilita la durata, le parti possono recedere purché ne venga data comunicazione all’altra parte rispettando un congruo periodo di preavviso.
L’assicurato partecipa alla perdita nella misura in cui partecipa agli utili, ma comunque in misura non superiore al valore del suo apporto.
E’ un contratto ibrido data la scarsa disciplina giuridica.
L’associato ha inoltre diritto di aver ogni anno o al termine dell’affare, se ha durata minore, il rendiconto della gestione, e il contratto può anche attenersi dei poteri di controllo sull’andamento dell’impresa o sullo svolgimento dell’affare.



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