Si può verificare che un'azione appartenga a più persone in comproprietà per esempio una persona lascia l'azione a più eredi, in tal caso i titolari dell'azione devono nominare un rappresentante comune che esercita il diritto di voto nelle assemblee effettuate comunicazioni che hanno efficacia nei confronti dei comproprietari.
Nel caso in cui i comproprietari non provvedono a nominare un rappresentante comune la comunicazione effettuata ad uno dei comproprietari si considera efficace nei confronti di tutti.
Si presenta il problema di stabilire se spetta al socio o al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, in tal caso se si tratta di esercizio di diritti e obblighi connessi alla partecipazione sociale, adempiuti dai soci o se si tratta di azioni non interamente liberate i comproprietari risultano responsabili in solido nei confronti della società e tutti i suoi eredi, quindi i decimi residui possono essere richiesti a uno dei soci.
Per il diritto di voto nelle assemblee salvo un diverso accordo tra le parti viene esercitata dal creditore pignoratizio o dall'usufruttuario a meno che tra le parti ci sia un accordo diverso, se si tratta di eseguire l'obbligo dei versamenti dei decimi residui e se siamo in presenza di un diritto di pegno, il socio deve fornire al creditore pignoratizio le somme necessarie almeno 3 giorni prima di quello fissato per il versamento se non lo fa può vendere le azioni a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda di credito quindi il suo diritto di pegno si trasferisce sulla somma ricavata mediante la vendita.
Nel caso di usufrutto l'obbligo del versamento incombe sull'usufruttuario, salvo il diritto alla restituzione delle somme al termine dell'usufrutto.