L'emancipato può compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessario (oltre all'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale) il consenso del curatore, che si limita soltanto ad assisterlo. Il curatore dell'emancipato può essere l'altro coniuge se maggiorenne, se entrambi sono minorenni, ai coniugi può essere nominato un unico tutore, che può essere uno dei genitori.
Il minorenne emancipato autorizzato dal tribunale ad iniziare l'esercizio di un'attività commerciale, questa è un eccezione alla regola, può compiere da solo atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti o non all'esercitazione dell'attività d'impresa, acquista lo status di imprenditore commerciale e può compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore, di fatto acquista la capacità di agire.