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Incapacità Legale

L'incapacità legale di agire si ha quando la stessa legge in determinate situazioni dichiara i soggetti incapaci d'agire; può essere assoluta o relativa.

L'incapace assoluto è incapace totalmente di gestire i propri interessi, non può compiere da solo nessun'atto giuridico ed è sostituito da un rappresentante legale, il tutore, che agisce in nome e per conto del rappresentato (sono esclusi alcuni atti di natura strettamente personali come il matrimonio, testamento...).
Sono incapaci assoluti il minore non emancipato e l'interdetto legale e giudiziale.

Sono incapaci relativi di agire il minore emancipato e l'inabilitato, che possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione richiedono dell'assistenza di un curatore.
L'inabilitato non è un soggetto che si trova nell'assoluta incapacità di gestire i propri interessi dunque una sentenza di interdizione sarebbe ingiustificata.
Sono inabilitati chi è affetto da informità mentale abituale, non talmente grave da richiedere l'interdizione; sordomutismo o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che abbiano avuto un'adeguata istruzione prodigalità, cioè lo spendere in modo eccessivo rispetto alle proprie possibilità economiche, o abuso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti, espone sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.



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