L'associazione si estingue per delle cause previste nell'atto costitutivo o nello Statuto, oppure al sopraggiungere del termine quale scadenza della durata dell'associazione o della fondazione, conseguimento o impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (lo scopo), la revoca del riconoscimento, la mancanza degli associati ecc.
L'estinzione non avviene automaticamente ma su istanza degli interessati fatta dal presidente del tribunale che dichiara l'estinzione, poi si passa alla fase della liquidazione.
Con questa procedura si realizza l'attivo e con il ricavo si estinguono eventuali debiti e l'attivo che rimane viene devoluto a favore di altri enti che perseguono fini sociali analoghi. Esaurita la fase della liquidazione il tribunale ne ordina la cancellazione dal registro pubblico delle persone giuridiche.
L'estinzione non avviene automaticamente ma su istanza degli interessati fatta dal presidente del tribunale che dichiara l'estinzione, poi si passa alla fase della liquidazione.
Con questa procedura si realizza l'attivo e con il ricavo si estinguono eventuali debiti e l'attivo che rimane viene devoluto a favore di altri enti che perseguono fini sociali analoghi. Esaurita la fase della liquidazione il tribunale ne ordina la cancellazione dal registro pubblico delle persone giuridiche.