L'estinzione non avviene automaticamente ma su istanza degli interessati fatta dal presidente del tribunale che dichiara l'estinzione, poi si passa alla fase della liquidazione.
Con questa procedura si realizza l'attivo e con il ricavo si estinguono eventuali debiti e l'attivo che rimane viene devoluto a favore di altri enti che perseguono fini sociali analoghi. Esaurita la fase della liquidazione il tribunale ne ordina la cancellazione dal registro pubblico delle persone giuridiche.