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Diritto oggettivo

Il diritto oggettivo si divide in due grandi rami: diritto pubblico e privato. La distinzione si basa sulla natura dell’attività giuridica, nonché sulla natura dei soggetti, la cui attività giuridica pongono in esso.

Il diritto pubblico va a disciplinare (regolare) tutti quei rapporti diretti al conseguimento di un interesse collettivo (es. costruzione di una scuola).
Insieme di tutte quelle norme giuridiche che regolano l’attività giuridica espletata dallo Stato, enti pubblici, nonché i rapporti tra gli enti pubblici stessi.
Il diritto privato contiene norme giuridiche che disciplinano i rapporti gli interessi individuali (es. contratto di compravendita).

L’interesse pubblico prevale su quello privato (es. l’esproprio).

Il diritto pubblico è l’insieme di tutte le norme giuridiche che regolano i rapporti tra due soggetto, di cui uno è un ente pubblico che si avvale del suo potere di supremazia per un qualcosa di interesse collettivo.
Il diritto privato è l’insieme delle norme che regolano i rapporti giuridici tra i privati, oppure gli enti pubblici e privati, quando l’ente pubblico non si avvale del suo diritto di supremazia o imperio, comportandosi come un privato

Il diritto pubblico si scinde in diritto costituzionale, amministrativo, processuale, penale ed ecclesiastico.
Il diritto costituzionale comprende le regole fondamentali dell’ordinamento dello Stato, in particolare disciplina gli organi supremi dello Stato e i rapporti tra lo Stato e i cittadini.
Il diritto amministrativo regola l’attività della pubblica amministrazione, cioè l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici diretta a soddisfare i bisogni collettivi (come l’ordine pubblico, la difesa, la sanità, l’istruzione).

Il diritto penale è rivolto a prevenire e a reprimere i reati, cioè gli atti illeciti più gravi, comminando ai colpevoli le relative sanzioni.
Il diritto processuale disciplina l’esercizio della giurisdizione, cioè l’attività dei giudici diretta ad applicare le norme giuridiche ai casi concreti. Si divide in:
  • Diritto processuale penale, che regola i processi penali, e in particolare l’attuazione della pretesa punitiva dello Stato nei confronti di chi ha commesso un reato.
  • Diritto processuale civile che disciplina i processi civili diretti a risolvere le controversie tra soggetti privati.
  • Diritto processuale amministrativo che regola i processi amministrativi riguardanti le controversie tra la pubblica amministrazione e i singoli coinvolti nella sua azione.

Il diritto ecclesiastico riguarda i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose che operano nel suo territorio e in primo luogo nel nostro ordinamento, i rapporti con la Chiesa cattolica.

Il diritto privato si divide in:
  1. diritto civile che regola (genericamente) i rapporti tra i soggetti privati;
  2. diritto commerciale che riguarda l’attività degli imprenditori, (cioè degli operatori economici professionali, e i rapporti, e i rapporti relativo all’esercizio dell’impresa.

Il diritto privato comprende anche il diritto della navigazione, che disciplina i soggetti, i rapporti e i beni relativi alla navigazione aerea, marina e interna.
Il diritto interno comprende le norme vigenti all’interno dello Stato italiano.
Il diritto internazionale pubblico si riferisce alle norme che governano la comunità internazionale, cioè disciplina i rapporti tra i diversi Stati.
Il diritto internazionale privato (che rientra nell’ambito del diritto interno e prevede quali norme nazionali o straniere devono applicarsi ai rapporti in Italia tra i cittadini di Stati diversi o fatti compiuti all’estero da cittadini italiani.

Lo Stato rappresenta la massima espressione della vita collettiva e da ciò ne discende che l’ordinamento giuridico statale fra tutti gli ordinamenti giuridici è il più importante, perché esistono anche altri ordinamenti giuridici che entrano in atto solo se lo Stato lo consente.
Il diritto positivo è l’insieme delle norme giuridiche vigenti (attuali) nello Stato da esso poste in essere e che esplicano i propri effetti entro i confini dello Stato stesso.
Il diritto naturale rappresenta la metà del diritto positivo. (Composto dall’insieme di diritti che l’uomo ha per il semplice fatto di esistere, come il diritto alla giustizia ad una vita migliore, alla libertà, diritto di parole, anche se le norme del diritto positivo vigenti sono impostate in tutt’altra direzione.



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