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Contratto d'Impresa

Questi contratti sono di natura commerciale, perché sono posti in essere dall’imprenditore commerciale nell’esercizio della sua attività economica e assume gli obblighi, mentre l’altra parte ha diritto di aver il rendiconto della gestione. Parliamo anche di contratti accidentali commerciali quando sono contratti civili, però una delle due parti è un imprenditore commerciale.

All’interno dei contratti d’impresa distinguiamo:
  1. Contratti d’impresa aventi per oggetto prestazioni di cose;
  2. Contratti d’impresa aventi per oggetto prestazioni di servizio;
  3. Contratti d’impresa aventi per oggetto attività ausiliare.
All’interno del 1° gruppo distinguiamo contratti estimatori e contratti di somministrazione.
Parliamo di contratto estimatorio 1556 quando una parte riceve una o più cose mobili con l’obbligo di pagare il prezzo a meno che non restituisce nel termine pattuito la cosa che aveva ricevuto.
Troviamo quindi da un lato il “trave 7” e dall’altro accidentale, cioè nei contratti estimatori la caratteristica è che si tratta di un contratto reale con effetti obbligatori, cioè si perfeziona con la consegna delle cosa e nascono per entrambe le parti delle obbligazioni, secondo la giurisprudenza l’accidents non ne acquista la proprietà al momento della consegna, ma solo dopo che ha rivenduto la cosa, riscuotendone il prezzo e dopo aver effettuato il pagamento dopo aver estinto il debito nei confronti del “tradenz”. Chi ha ricevuto le cose nel proprio interesse è tenuto ugualmente a pagare il prezzo anche se la restituzione ne è divenuta impossibile per causa a lui imputabile.
Il ricevente cioè l’accidents può vendere le cose che ha ricevuto al prezzo che rende più opportuno tranne quando il prezzo viene imposto dalla legge, figura negoziale diffusa nella vendita al dettaglio (giornale, libri).

Il contratto di somministrazione è un contratto di durata perché l’esecuzione del contratto non esaurisce in un solo momento e può essere continuativa o periodica in ogni caso più prestazioni nel tempo stabilito.
Le parti somministrante e somministrato possono regolare questo rapporto rispettando i principi generali secondo le proprie esigenze, però nel caso in cui non viene stabilito diversamente si applicano le norme del codice. In riferimento al prezzo si stabilisce che il pagamento del prezzo deve avvenire all’atto di ogni singola prestazione se essa è periodica, se essa è continuativa il pagamento deve avvenire secondo le scadenza in caso di mancanza vengono stabilite dal giudice. In riferimento all’entità le parti possono stabilire un’entità minima e massima, all’interno della quale sarà il somministrato a stabilire la quantità; se le parti non hanno stabilito la quantità la legge dice che il somministrante deve somministrare la quantità in riferimento al fabbisogno normale del somministrato. Nel caso in cui l’avente diritto cioè il somministrato si rende adempiente e tale inadempienza è lieve rispetto all’entità della somministrazione, non può interrompere la somministrazione, però se l’adempienza è tale da menomare la certezza nelle future somministrazioni si può sciogliere il contratto. Se è a tempo indeterminato ciascuna parte più reduce del contratto di qualsiasi momento dandone un congruo preavviso all’altra.

Per quanto riguarda l’appalto si tratta di un contratto avente per oggetto la prestazione di servizi. E’ un contratto con il quale l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera o un servizio per conto di un’altra parte che prende il nome di committente, un corrispettivo in denaro. Normalmente si tratta di un contratto dove si hanno delle obbligazioni di risultato perché l’appaltatore deve compiere l’opera o il servizio così come gli è stato commissionato, cioè rispettando gli accordi iniziali.
La figura dell’appaltatore è caratterizzata da diversi elementi: l’organizzazioni dei fattori produttivi necessari quali il capitale, i dipendenti, l’assunzione del rischio di non riuscita…
E’ un contratto a titolo oneroso, cioè l’appaltatore assume l’obbligo di compiere l’opera contro un corrispettivo, cioè il prezzo che può essere a forfait o a carpo oppure a misura (stabilito in relazione ad una determinata misura).
Nella determinazione a carpo o a forfait comporta all’appaltatore una situazione di rischio che risulta maggiore se si pensa che l’attività viene svolta con l’organizzazione di mezzi propri in più l’appaltatore si assume il rischio derivante dall’attività di impresa se nel contratto ne è stato stabilito nulla a riguardo il corrispettivo viene pagato con riferimento alle tariffe o agli usi esistenti in materia in mancanza del giudice.
Per eliminare questi rischi le parti possono chiedere una variazione del prezzo nel caso in cui ci siano state delle variazioni sia in aumento o in diminuzione nelle spese delle materie prime, però la revisione del prezzo si può chiedere solo per la parte eccedente il 10% del valore pattuito.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire l’opera o il servizio con la diligenza del buon padre di famiglia e l’opera eseguita o il servizio prestato non devono essere difformi dal progetto concordato e immune da difetti e anomalie mentre il committente ha l’obbligo di pagare il prezzo al completamento dell’opera e precisamente dopo la verifica e il collaudo dell’opera.
Se il committente scopre dei vizi e dei difetti dopo che la cosa è stata consegnata, deve denunciare ciò all’appaltatore entro 60 gg. E devono esercitare in giudizio l’azione giudiziaria entro 2 anni della consegna del bene, passati 2 anni l’azione si prescrive. Nel caso di costruzione d’immobile l’azione giudiziaria si prescrive dopo 10 anni.



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