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Consiglio d’amministrazione Spa

Gli amministratori sono l’organo amministrativo, direttivo ed esecutivo della società. Sono nominati dall'assemblea in seduta ordinaria, tranne i primi che vengono nominati nell’atto costitutivo.
L’amministrazione della società può essere affidata ad una pluralità di soggetti, quindi si parla di consiglio d’amministrazione, o ad un solo soggetto quindi si parla di amministratore unico.
Per ricoprire la carica di amministratore della S.p.a è necessario che vi sia il possesso di determinati requisiti:
onorabilità riguardante l’esercizio dei diritti civili, pertanto non possono essere nominati e se lo sono decadono i falliti, gli interdetti, gli inabilitati e tutti coloro che siano condannati a pene che comportano contemporaneamente l’interdizione ai pubblici uffici (per incapacità o illegittimità). In tutti i casi precedenti si parla di casi di decadenza.
Rappresentano cadi di incompatibilità, quindi non possono essere nominati amministratori i parlamentari, i membri del C.S. Magistratura, eletti dal parlamento, il presidente o i membri della CONSOB, non perché incapaci.
I quali devono scegliere se continuare o meno la loro attività. Compenso o stabilimento nell’atto costitutivo, somme di denaro fisse o in proporzione ad una percentuale degli utili conseguiti.
Gli amministratori eletti per un periodo di tempo fissato dalla legge massimo inderogabili di 3 anni e se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente possono essere rieletti perché si instauri un rapporto amministrativo tra società e amministratori.; la nomina è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché affinché vengano all’esistenza è necessaria l’accettazione.

La nomina deve essere depositata entro 15 giorni nel Registro Imprese apponendo firma autografica e farne menzione nel BUSARL.
Il codice detta regole particolari a tutela dell’affidamento di terzi, riguardanti:

  • Cause di invalidità delle nomine degli amministratori rappresentanti della società non sono opponibili ai terzi dopo che sia avvenuta l’iscrizione al Registro Imprese a meno che la società non riesce a provare che ne erano a conoscenza.
  • Qualora gli amministratori o i rappresentanti della società compiono atti estranei all’oggetto dell’attività esercitata dalla società, gli atti posti in essere non sono opponibili ai terzi in buona fede, quindi resta obbligata nei confronti dei terzi. Se la società ha subito danni può farsi risarcire dagli amministratori, esercitando contro di essi l’azione di responsabilità (per tutelare i terzi che entrano in rapporto con la società).
  • Caso analogo è previsto dalla legge nell’ipotesi in cui l’amministratore compie un atto che rientra nell’oggetto dell’attività sociale ma eccede il limite posto nella procura (eccesso di potere) in tal caso la legge dice che se anche il limite posto in procura iscritto nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi che hanno agito intenzionalmente e danno delle società, (bisogna provare la loro malafede). Funzioni: convocazione dell’assemblea, tenere i libri contabili e le altre scritture obbligatorie per la legge, predisporre il bilancio da relazioni sulla gestione.


Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori hanno il diritto e l’obbligo di amministrare la società rispettando tutti gli obblighi imposti dalla legge, osservando la diligenza del mandatario nell’ambito del suo incarico di mandato (non può divulgare notizie riservate né compiere atti vietati dalla legge, divieto di concorrenza: non possono esercitare un’attività concorrente per conto proprio o per conto di terzi oppure assumere le qualità di socio illimitatamente responsabile di società concorrente a meno che l’assemblea o una clausola statutaria lo consenta.
Se gli amministratori non ottemperano detti obblighi ne risultano responsabili nei confronti della società la cui assemblea può deliberare in sede ordinaria ed esercitare in giudizio l’azione sociale di responsabilità, non vigile sull’andamento delle gestioni sociali.
Gli amministratori risultano responsabili nei confronti dei terzi, in primo luogo ne risultano responsabili nei confronti dei creditori sociali, quando per esempio dal loro comportamento sia stata intaccata l’integrità del patrimonio sociale o non hanno fatto quanto previsto per conservare l’integrità e a seguito di questo comportamento risulta insufficiente i creditori e i terzi hanno nei confronti della società.
Per esempio se i soci hanno conferito beni in natura, se gli amministratori non effettuano il controllo della stima entro 6 mesi, nel caso in cui il valore risulta insufficiente ne rispondono gli amministratori.
Gli amministratori risultano responsabili nei confronti dei terzi o anche dei soci quando sono stati direttamente danneggiati dal comportamento degli amministratori per esempio acquistare azioni a prezzi alterati mediante la datazione di bilanci falsi o mediante operazioni di aggiotaggio (alterare, far lievitare le quotazioni del titolo mentre non è così in realtà), in tali casi il terzo o il socio danneggiato dal comportamento dell’amministratore possono esercitare l’azione individuale del socio o del terzo, l’eventuale estraneità all’oggetto sociale dagli atti compiuti dagli amministratori in nome delle società non è opponibile ai terzi in buona fede.

I poteri
Possono avere il potere di gestione e di rappresentanza:
Il potere di gestione consiste nel compiere atti diretti o realizzare l’oggetto sociale che spetta tutti gli amministratori.
Il potere di rappresentanza che consiste nel compiere tutti quegli atti diretti alla realizzazione dell’oggetto sociale nei confronti dei terzi e gli atti posti in essere dall’amministrazione rappresentanti le vicende della società e conseguenza che si obbliga nei confronti dei terzi.
Si distinguono il potere di rappresentanza attribuito a tutti i membri o ad alcuni, nel 1° caso parliamo di Consiglio d’amministrazione (ecco perché la rappresentanza esterna coincide con l’amministrazione interna).
Nel caso in cui è attribuita a più membri parliamo di rappresentanza congiunta o disgiunta, e se è congiunta deve essere indicato nel Registro Imprese.
Sono opponibili solo se la società riesce a provare che hanno agito intenzionalmente a danno della società. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Cessazione dell’incarico
Gli amministratori possono cessare dall’incarico per diverse cause.

Revoca: possono essere revocati, e ciò può avvenire con delibera da parte dell’assemblea ordinaria. Può avvenire in qualunque momento, però se l’amministratore è stato revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno prodotto. Se in seduta ordinaria si decide di esercitare a maggioranza una delibera di revoca e che se superiore a 1/5 del capitale sociale automaticamente oper legis vengono revocati, e contemporaneamente l’assemblea deve nominarne dei nuovi.
Rinuncia da parte dell’amministratore: ha effetti immediati dandone comunicazione scritta presentata al presidente del collegio sindacale che comunica la revoca dal registro delle imprese.
Scadenza del triennio.
Altre cause: che fanno riferimento alla decadenza: interdizione, inabilitazione, condanna di pena che comporta la temporanea interdizione dai pubblici uffici..

Sostituzione
Il codice detta regole particolari al fine di assicurare la continuità delle funzioni amministrative stabilisce che:
se viene a mancare la minoranza del consiglio di amministrazione per assicurarne la continuità, per quelli rimasti in carica, il consiglio d’amministrazione provvede a sostituire gli amministratori mancanti previo intervento da parte del collegio sindacale col sistema della cooptazione, che così costituiti restano in carina fino alla convocazione della prima assemblea in seduta ordinaria, la quale può confermare o destituire, se viene meno la maggioranza, quelli rimanenti convocano d’urgenza l’assemblea degli azionisti provvede a nominare gli amministratori mancanti che così nominati scadono con quelli in carica.
Nel caso in cui gli amministratori scompaiono tutti il collegio sindacale convoca di urgenza l’assemblea degli azionisti e nella mora (in attesa della nomina si sostituisce agli amministratori solo per gli atti di ordinaria amministrazione.

Talvolta gli amministratori delegano il potere di gestione o di rappresentanza o entrambi ad alcuni membri del consiglio d’amministrazione, quindi si parla di comitato esecutivo, o ad uno solo detto amministratore delegato.
A quest’ultimo si deliberano tutti i poteri tranne quelli del 2381 codice civile né il potere di redigere il bilancio, il quale deve essere riservato per legge al consiglio d’amministrazione.



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