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Azioni Proprie

Nel nostro ordinamento giuridico sono dettate delle regole per tutelare e garantire l’integrità del patrimonio sociale nell’ipotesi in cui la società pone in essere delle operazioni che gli sono consentite solo in presenza di determinati presupposti.
Per determinare l’integrità del patrimonio sociale:
  • è vietato alle spa concedere prestiti ai soci per l’acquisto di azioni.
  • La società non può acquistare le proprie azioni, cioè è vietato perché se ciò accade si viene a creare una situazione in cui il capitale sociale appare interamente versato ma il patrimonio della società ne risulta diminuito senza che ne siano stati avvisati o senza che sia stata convocata l’assemblea dei soci mediante delibera d riduzione del capitale sociale acquistando si ha del denaro che esce dalla società e il patrimonio ne risulta diminuito.
La società può acquistare azioni proprie però deve rispettare determinati presupposti:
  1. che l'acquisto avvinga non utilizzano somme indisponibili (sono disponibili la riserva statuaria, quella straordinaria) ma somme disponibili cioè somme che la società ha conseguito a titolo di utili regolarmente accertati.
  2. che l'acquisto di azioni proprie può avvenire solo con l'autorizzazione dell'assemblea.
  3. l'importo complessivo del valore nominale delle azioni proprie non deve superare il 10% del capitale sociale, per tutelare l'integrità nei confronti dei terzi è fatto obbligo della società rispettare regole in riferimento alle sottoscrizione reciproca di azioni.
Per esempio a tutela dell'affidamento dei terzi è vietato procedere all'aumento o alla costituzione di società, mediante sottoscrizione reciproca delle azioni.
E' vietato dalla legge che la società A ne costituisce un'altra detta società B e sottoscrivere una parte del capitale sociale per esempio 50.000 € e a sua volta si può verificare che la società A deliberi un aumento del capitale sociale di 50.000 € e lo fa sottoscrivere alla società B, allora non vi è effettivo movimento di denaro. Le azioni acquistate dalla società devono essere depositate presso la sede sociale, gestita dall'amministratore e nessuno può esercitare il diritto di voto (esercizio dei diritti amministrati).



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