Per determinare l’integrità del patrimonio sociale:
- è vietato alle spa concedere prestiti ai soci per l’acquisto di azioni.
- La società non può acquistare le proprie azioni, cioè è vietato perché se ciò accade si viene a creare una situazione in cui il capitale sociale appare interamente versato ma il patrimonio della società ne risulta diminuito senza che ne siano stati avvisati o senza che sia stata convocata l’assemblea dei soci mediante delibera d riduzione del capitale sociale acquistando si ha del denaro che esce dalla società e il patrimonio ne risulta diminuito.
La società può acquistare azioni proprie però deve rispettare determinati presupposti:
- che l'acquisto avvinga non utilizzano somme indisponibili (sono disponibili la riserva statuaria, quella straordinaria) ma somme disponibili cioè somme che la società ha conseguito a titolo di utili regolarmente accertati.
- che l'acquisto di azioni proprie può avvenire solo con l'autorizzazione dell'assemblea.
- l'importo complessivo del valore nominale delle azioni proprie non deve superare il 10% del capitale sociale, per tutelare l'integrità nei confronti dei terzi è fatto obbligo della società rispettare regole in riferimento alle sottoscrizione reciproca di azioni.
Per esempio a tutela dell'affidamento dei terzi è vietato procedere all'aumento o alla costituzione di società, mediante sottoscrizione reciproca delle azioni.
E' vietato dalla legge che la società A ne costituisce un'altra detta società B e sottoscrivere una parte del capitale sociale per esempio 50.000 € e a sua volta si può verificare che la società A deliberi un aumento del capitale sociale di 50.000 € e lo fa sottoscrivere alla società B, allora non vi è effettivo movimento di denaro. Le azioni acquistate dalla società devono essere depositate presso la sede sociale, gestita dall'amministratore e nessuno può esercitare il diritto di voto (esercizio dei diritti amministrati).