La persona giuridica ha un suo patrimonio, dunque ha un'autonomia patrimoniale perfetta nel senso che ha un proprio patrimonio del tutto separato e distinto da quello personale dei singoli associati. Da ciò deriva che per le obbligazioni assunte dall'ente, o meglio i creditori della persona giuridica possono agire esclusivamente sul patrimonio dell'ente, ma non anche sul patrimonio dei singoli associati.
I creditori particolari dei singoli associati può soddisfarsi solo ed esclusivamente sul patrimonio del debitore, ma non su quello dell'ente perché ne risulta distinto e separato.
I creditori particolari dei singoli associati può soddisfarsi solo ed esclusivamente sul patrimonio del debitore, ma non su quello dell'ente perché ne risulta distinto e separato.