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Atto Costitutivo Spa

Cos'è

L'atto costitutivo è il contratto con il quali i soci esprimono la volontà di dare vita alla scietà, deve essere redatto a pena di nullità nella forma dell'atto pubblico, e affinché possa essere omologata da parte del giudico del tribunale deve essere completo del suo contenuto minimo:
  1. Le generalità dei soci e degli eventuali promotori (cognome e nome, luogo di nascita, domicilio e cittadinanza) con il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi.
  2. La denominazione sociale, la sede della società (cioè il luogo dove si trova la direzione amministrativa e le sedi secondarie, cioè quelle dove la società ha istituito una rappresentanza stabile.
  3. L'oggetto sociale, cioè l'attività economica di natura commerciale e non, per cui l'esercizio in comune viene costituita la società.
  4. L'ammontare del capitale sottoscritto e versato (il capitale sottoscritto corrisponde al valore complessivo dei conferimenti che i soci impegnati ad effettuare. Deve costituirsi con un capitali non inferiore a 100.000 €. Il capitale versato rappresenta il valore dei conferimenti che i soci hanno eseguito. Quando gli azionisti non hanno ancora versato tutti i conferimenti promessi, la parte di capitale sottoscritta ma non ancora versata costituisce un credito della società nei confronti dei soci.
  5. Il valore nominale e numero delle azioni (con l'indicazione se sono nominative o al portatore. Per evitare un annacquamento del capitale sociale non possono essere mai emesse sotto la pari (2346) mentre possono essere emesse per una somma superiore al valore nominale.
  6. Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Di solito i versamenti consistono nel versamento di una somma di denaro. L'atto costitutivo prevede che possano avere per oggetto beni in natura o crediti. Per evitare che non venga assegnato al conferimento non monetario un valore superiore a quello reale (con danno per i creditori sociali e gli altri soci) all'atto costitutivo deve essere allegata una relazione giurata di stima da parte dei un esperto nominato dall'autorità giudiziaria.
  7. Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. L'indicazione nell'atto costitutivo dei criteri e delle modalità di distribuzione degli utili non è essenziale: se il contratto sociale non dispone nulla in merito sarà l'assemblea ordinaria a decidere, in sede di approvazione annuale del bilancio, se in quale misura distribuire ai soci utili netti risultanti nell'esercizio dall'impresa sociale.
  8. La partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori.
  9. Il numero degli amministratori e i loro poteri indicando quali di essi hanno la rappresentanza della società (2380).
  10. Il numero dei componenti del collegio sindacale.
  11. La durata della società.
  12. L'importo globale almeno approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della società.
Il contratto di costituzione di una Spa può riportare indicazioni aggiuntive in base alla natura per esempio se vi sono sedi secondaria o indicazioni che possono riguardare l'interesse dei soci per esempio possono derogare le norme di legge in quella parte non imperative.
Le norme che regolano il comportamento societario vengono contemplate in un atto separato, lo Statuto, che fa parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo (adesso allegato) che deve essere redatto nella forma essenziale dell'atto pubblico. Per esempio a regolare lo svolgimento delle assemblee, nomina attività degli organi sociali, modalità di trasferimento delle azioni ed eventuali limitazioni.

Altri adempimenti preliminari

Per la costituzione di una Spa l'ordinamento prevede alcune specifiche condizioni a tutela dei terzi e della collettività in mancanza delle quali non si può procedere alla relativa omologazione. Le condizioni prescritte dalla legge sono (art. 2329):
  • l'integrale sottoscrizione del capitale sociale.
  • il versamento presso un ente creditizio di almeno 3/10 dei conferimenti in denaro. (Una volta avvenuta la costituzione della società, le somme che sono state depositate devono essere restituite, per poter essere impiegate nello svolgimento dell'attività sociale, agli amministratori; se invece la società non viene iscritta entro un anno dal deposito, tali somme devono essere immediatamente restituite ai sottoscrittori. Gli amministratori in relazione alle concrete esigenze finanziarie della società, dovranno provvedere al richiamo dei decimi mancanti invitando i soci a compiere i versamenti ancora dovuti).
  • L'esistenza delle autorizzazioni amministrative eventualmente richieste da leggi speciali in relazione all'attività esercitata. (in particolare le banche sono soggette all'autorizzazione della banca d'Italia, le società di assicurazioni sono soggette all'autorizzazione del ministro dell'industria, nella costituzione di Spa con capitali superiore a 5 milioni di euro è soggetta al fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, cioè impedire che possa avere ripercussioni negative sulla raccolta del pubblico risparmio, all'autorizzazione del ministro del tesoro sentita la banca d'Italia (art 21 4/6/1895 n° 281).

Deposito dell'atto costitutivo e giudizio di omologazione

Costituita la società e adempiute le altre formalità previste dalla legge, il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione (o gli amministratori devono provvedere entro 30 gg al deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del Registro delle imprese, cioè presso la camera di commercio nella circoscrizione in cui la provincia, la società ha stabilito la sua sede legale.
Allegandovi i documenti comprovanti la'vvenuto versamento dei 3/10 in denaro, nonché la relazione della stima degli eventuali conferimenti in natura o di crediti, le eventuali autorizzazioni amministrative richieste per la sede della società.
Se il notaio non si provvede, devono provvedere al deposito gli amministratori, ma se questi non vi adempiono nei termini fissati può provvedervi ciascun socio a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Con il deposito si apre il giudizio di omologazione, con il quale il tribunale verifica che:
  • che l'atto costitutivo o lo statuto oltre a contenere tutti gli elementi essenziali (art. 2328) non contengono clausole contrastanti con la legge.
  • che siano stati osservati gli altri adempienti preliminari richiesti dall'art. 2329 per la costituzione della società.
Il giudizio di omologazione è quindi un controllo di mera legittimità dell'atto costitutivo e non si estende al merito, in quanto l'autorità giuridica può valutare l'opportunità o meno della costituzione della società.

Il tribunale dopo aver sentito il pubblico ministero, provvede con decreto (contro il quale chiunque vi abbia interesse può proporre impugnazione entro 30 giorni davanti alla Corte d'appello) se l'esito del giudizio è positivo, concede l'omologazione e ordina l'iscrizione della società nel Registro delle imprese, se è negativo ne rifiuta l'omologazione.



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