Le associazioni non riconosciute sono costituite da un complesso di persone e di beni, ma anche se costituite con atto costitutivo solo che per molteplici ragioni il riconoscimento non è stato chiesto oppure pur avendolo richiesto non è stato ottenuto (dunque persone che si associano liberamente per realizzare uno scopo comune).
Esempio:
associazioni studentesche, sportive, filantropiche ecc.
In ogni caso perseguono fini ideali. Questi organismi sono detti, enti di fatto in quanto godono di una limitata soggettività giuridica e godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, infatti le quote conferite dai singoli associati vanno a costituire un fondo comune (mentre per quelle riconosciute dallo Stato prende il nome di patrimonio). Le associazioni di fatto al pari delle associazioni riconosciute possono acquistare diritti e assumere obbligazioni, però per le obbligazioni assunte dall'ente di fatto ne rispondono anche gli associati con i loro patrimoni che facendone parte hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.
Il creditore particolare dei singoli associati non possono agire sul patrimonio dell'associazione ne rispondono illimitatamente, cioè con il proprio patrimonio personale e solidamente, nel senso che i creditori dell'associazione possono rivalersi su uno qualsiasi degli associati, e colui che viene chiamato ad estinguere per intero il debito ha il diritto di regresso sugli altri associati.
(la responsabilità è anche sussidiaria)
Da precisare che i creditori possono intaccare il patrimonio degli associati quando il fondo comune risulta insufficiente.
Possono acquistare anche beni immobili, ricevere per testamento o donazioni, ma soltanto se presentano entro un anno l'istanza per ottenere il riconoscimento, in mancanza la disposizione testamento e la donazione rimangono prive d'effetti.
Esempio:
associazioni studentesche, sportive, filantropiche ecc.
In ogni caso perseguono fini ideali. Questi organismi sono detti, enti di fatto in quanto godono di una limitata soggettività giuridica e godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, infatti le quote conferite dai singoli associati vanno a costituire un fondo comune (mentre per quelle riconosciute dallo Stato prende il nome di patrimonio). Le associazioni di fatto al pari delle associazioni riconosciute possono acquistare diritti e assumere obbligazioni, però per le obbligazioni assunte dall'ente di fatto ne rispondono anche gli associati con i loro patrimoni che facendone parte hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.
Il creditore particolare dei singoli associati non possono agire sul patrimonio dell'associazione ne rispondono illimitatamente, cioè con il proprio patrimonio personale e solidamente, nel senso che i creditori dell'associazione possono rivalersi su uno qualsiasi degli associati, e colui che viene chiamato ad estinguere per intero il debito ha il diritto di regresso sugli altri associati.
(la responsabilità è anche sussidiaria)
Da precisare che i creditori possono intaccare il patrimonio degli associati quando il fondo comune risulta insufficiente.
Possono acquistare anche beni immobili, ricevere per testamento o donazioni, ma soltanto se presentano entro un anno l'istanza per ottenere il riconoscimento, in mancanza la disposizione testamento e la donazione rimangono prive d'effetti.