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Pubblicazione del Busal

Per effetto dell'art. 2330 bis l'atto costitutivo e lo Statuto della società per azioni devono essere pubblicati anche nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Busarl).
E' formato da un bollettino regionale nei quali deve essere riportato per intero l'atto costitutivo delle società aventi la propria sede sociale nel territorio della regione, e di un bollettino nazionale, nel quale deve essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione nei bollettini regionali e devono essere riprodotti integralmente gli atti costitutivi delle società per azioni quotate in borsa.
La pubblicazione nel Busarl è richiesta anche per gli atti societari per i quali è prescritta l'iscrizione o il deposito presso l'ufficio del Registro Imprese e ad essa devono provvedere di regola entro un mese dall'iscrizione e dal deposito, gli amministratori (o i liquidatori se la società si trova in liquidazione). Tale forma di pubblicità ha un'efficacia soltanto dichiarativa, cioè diretta a rendere conoscibili ai terzi determinati fatti pertanto: pertanto mentre gli atti pubblicati sono opponibili in ogni caso nei confronti dei terzi, per gli atti che non sono stati pubblicati sono opponibili soltanto provando che i terzi ne erano effettivamente a conoscenza.
L'iscrizione al Registro Imprese e la pubblicazione del busarl hanno effetti diversi in quanto:
  • per le pubblicazioni compiute entro 15 giorni dalla pubblicazione, gli atti pubblicati non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati senza colpe nell'impossibilità di averne conoscenza.
  • in caso di discordanza tra il contenuto dell'atto iscritto o depositato presso il Registro Imprese e quello pubblicato nel Busarl, prevalgono la risultanza del R.I e l'atto anche se pubblicato non è opponibile a terzi che questi però si possono avvalere degli effetti, a loro più favorevoli dell'atto pubblicato (a meno che la società non provi che erano a conoscenza del diverso contenuto di quello iscritto (2457).



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