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Contratto di Lavoro

Si prendono in considerazione in questo modulo le particolarità degli accordi dei documenti che intervengono nel caso della realizzazione di un lavoro. L’atto più rilevante di tal tematica è il contratto, definito come di seguito riportato.

Definizione
Il contratto è una forma di negozio giuridico, ossia rappresenta un atto avente rilevanza giuridica. L’art. 1321 C.C. definisce il contratto come un accordo fra due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

Si tratta in sostanza della definizione dei termini di un rapporto economico in cui i contraenti scambiano due beni, uno dei quali è in genere costituito da denaro. Si pensi ad esempio un contratto d’affitto, in cui l’uso di un appartamento viene scambiato col canone di locazione, o ad un contratto di vendita, in cui il possesso di un veicolo comporta il pagamento del relativo prezzo.

Computo del prezzo
Quando il contratto riguarda l’esecuzione di un lavoro o la vendita di un bene, il computo del prezzo può essere effettuato nei due seguenti modi:
  • a corpo;
  • a misura.

Nel computo a corpo si prende in considerazione l’intero oggetto del contratto e se ne valuta il costo complessivo. Il valore stabilito vincola entrambi i contraenti. Si pensi alla costruzione di un edificio, il cui costo viene definito inizialmente nel contratto.
La valutazione a misura viene effettuata quando l’opera, il bene o il servizio vengono suddivisi in diverse unità elementari a cui viene attribuito un costo. Il prezzo complessivo viene calcolato come il prodotto del prezzo unitario per il numero delle unità. Si pensi in questo caso alla costruzione di una strada, il cui costo viene valutato per metro lineare. Dal punto di vista matematico i due metodi di valutazione sembrano coincidere. Può però accadere che variazioni intervenute successivamente portino ad un prezzo diverso da quello previsto. Ciò accade nel caso delle varianti di un progetto: la strada in costruzione può subire, per cause reale o pretestuose, una modifica del percorso e quindi una lievitazione dei costi.

Elementi costituitivi di un contratto sono i seguenti:
  • l’accordo fra le parti;
  • la causa, ossia il fine del contratto;
  • l’oggetto, cioè il bene o il servizio scambiato;
  • la forma, che consiste, quando richiesto, nella stipula di un atto.

Accordo
L’accordo fra le parti è preliminare ad ogni tipo di contratto. La considerazione non appare oziosa, in quanto a volte anche enti importanti, come banche o assicurazioni, vincolano i loro clienti a particolari clausole non esplicitamente concordate facendo uso di tecniche discutibili, come quella del silenzio = assenso. L’accordo si perfezione quando la richiesta di un bene incontra l’offerta, eventualità che viene formalmente definita tramite una proposta da parte di chi detiene il bene e la successiva accettazione da parte di chi ne desidera usufruire. Nel caso in cui la stipula del contratto non sia frutto di una trattativa si parla invece di adesione. E’ questo il caso, ad esempio, di un contratto di fornitura di energia elettrica o dell’atto informale che consiste nell’acquisto di un libro, in cui si aderisce al prezzo proposto senza alcuna possibilità di contrattarlo.

Causa
La causa del contratto è la finalità immediata che esso intende perseguire, tralasciando motivazioni secondarie o implicite. Causa di un contratto di vendita ad esempio è, per il compratore, il possesso del bene trattato, indipendente dal suo utilizzo, mentre per il venditore è il realizzo di una somma di denaro.

Oggetto
L’oggetto è l’elemento fondamentale del contratto. Può consistere in un bene, di cui ceduta la proprietà p l’utilizzo, di un servizio da fornire o di altri elementi più astratto, come ad esempio il godimento di un diritto. A volte il bene di cui si viene in possesso non coincide con l’oggetto del contratto, come nel caso dell’acquisto di un biglietto ferroviario, che costituisce invece la copia scritta del contratto stipulato tra compagnia e viaggiatore per la fornitura del servizio di trasporto.

Forma
La forma, ossia la formalizzazione di un contratto, consiste nella sua trascrizione nelle forme previste dalla legge con l’eventuale avallo di un notaio o di altra autorità. Ciò porta, a seconda dei casi, alla stipula di un atto di vendita, di un contratto di affitto, di un testamento ecc.

Estinzione di un contratto
Se la stipula di un contratto è motivata essenzialmente dall’interesse di entrambe le parti a conseguire un vantaggio, diverse sono le cause che possono portare all’estinzione di un contratto, ossia al venire meno della sua validità.
  • nullità;
  • annullamento;
  • rescissione;
  • risoluzione;
  • recesso;
  • scadenza.

Nullità
La nullità di un contratto, che comporta lo scioglimento di ogni vincolo per entrambi i contraenti, è determinata dal verificarsi di particolari circostanza che ne impediscono di fatto il perfezionamento. Si pensi alla vendita di un bene che non risulti in possesso del venditore, o la cui vendita sia vincolata da leggi particolari (come nel caso di beni artistici). Il riconoscimento della nullità del contratto non preclude al soggetto eventualmente danneggiato di rivalersi in sede giudiziaria.

Annullamento
Se successivamente alla definizione dell’accordo emergono vizi che riguardano i suoi aspetti fondamentali, il contratto è suscettibile di annullamento. Questo viene deciso dal giudice su richiesta della parte interessata. I motivi dell’annullamento possono risiedere ad esempio in un’errata definizione delle caratteristiche del bene, o nella mancata capacità legale dei soggetti di stipulare l’accordo.

Rescissione
La rescissione del contratto comporta anch’essa la cessazione della sua validità, ed è decisa dal giudice nel caso in cui la causa dell’accordo sia viziata da gravi elementi, come l’impedimento di una libera espressione di volontà di uno dei contraenti. Si pensi ad esempio al caso di un prestito ad usura.

Risoluzione
Quando i motivi che viziano i termini dell’accordo intervengono in un secondo tempo, può essere richiesta la risoluzione del contratto. Ciò avviene ad esempio quando uno dei contraenti non ha più volontà o la possibilità di effettuare dei pagamenti reale o di corrispondere un canone di affitto.

Recesso
Se la possibilità di sottrarsi ai vincoli posti da un accordo è prevista dal contratto stesso, si una il termine facoltà di recesso. Ciò può avvenire a seconda dei casi liberamente, oppure entro un termine prestabilito, o dopo un congruo preavviso o dietro il pagamento di una penale. E’ questo il caso ad esempio dell’acquisto di un biglietto aereo e della successiva rinuncia: la penale è in genere inversamente proporzionale al periodo di preavviso.

Scadenza
L’estinzione di un contratto può scaturire dallo stesso tipo di accordo stabilito. Si ha in questo caso una scadenza naturale dei termini di un contratto. Si pensi ad esempio al contratto di affitto o di noleggio, in cui il bene o il servizio viene fornito per un periodo predeterminato.

Contratto di lavoro
L’esecuzione di un lavoro, quando non è compiuto direttamente dal soggetto interessato, prevede un accordo, denominato contratto di lavoro, che coinvolge essenzialmente due figure:
il committente, che affida l’incarico di eseguire l’opera;
l’esecutore, che si assume il compito di realizzarla.

Dal punto di vista giuridico si distinguono due tipi di contratto di lavoro:
  1. contratto d’opera;
  2. contratto d’appalto.
Il contratti d’opera riguarda in genere un lavoro di modesta importanza eseguito da un prestatore d’opera, come un artigiano o un tecnico specializzato. Si pensi all’esecuzione di un impianto antifurto eseguito da un singolo installatore. Il contratto d’appalto riguarda invece lavori di maggior rilievo eseguiti da imprese che mettono a disposizione le proprie attrezzature e il proprio personale.



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