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Rappresentanza Volontaria

Fonti della rappresentanza
Sono le cause che hanno dato vita all'istituto giuridico delle rappresentanze.
Può essere volontaria  e legale.
  • Volontaria quando la fonte risiede in una manifestazione di volontà da parte degli interessati.
  • Legale quando la fonte risiede nella legge, da una disposizione di legge.
La rappresentanza volontaria si manifesta attraverso un atto, la procura (delega termine comune) e si può definire come un negozio giuridico destinato ai terzi con il quale si autorizza un soggetto a compiere un'attività giuridica in nome e per conto di colui che gliela ha conferita o di colui che l'ha autorizzato.
Distinguiamo due tipi di procure:
  • Procura generale dove il rappresentante può compiere tutti gli atti che rientrano nell'attività giuridica del rappresentato, qui ci riferiamo agli atti di ordinaria amministrazione.
  • Procura speciale quando il rappresentante può compiere un determinato atto giuridico ben specifico o una determinata specie di affari giuridici (circoscritti).
Un esempio di procura generale è quando l'imprenditore nomina un soggetto a capo dell'impresa, costui può compiere qualsiasi atto giuridico rientrante nell'ordinamento amministrazione.
Se l'imprenditore assume commessi in bar o caffè gli conferisce solo la procura speciale, in quanto possono compiere determinati atti.
La forma della procura è libera, cioè la manifestazione di volontà può avvenire in qualunque forma, se però si tratta di una procura conseguita per compiere determinati atti giuridici dove la legge richiede il rispetto di una particolare forma, anch'essa deve essere lasciata per iscritto.
Per esempio per la vendita di immobili è necessario che la procura sia rilasciata per iscritto.

Nel caso in cui il rappresentante compie degli atti senza averne i poteri, di fatto di rappresentanza, oppure eccede i limiti della procura parliamo di eccesso di potere. Nella prima ipotesi siamo in presenza di un falso rappresentante, nella seconda ipotesi invece siamo in presenza di un rappresentante senza i poteri per compiere il determinato atto giuridico.

Conseguenze:
Se la persona nel cui interesse è stato compiuto il negozio giuridico ha ragione o tornaconto o convenienza a ricevere la prestazione può con atto successivo ratificare (confermare) l'operato, diversamente il rappresentante ne risulta responsabile nei confronti dei terzi, però in caso di ratifica ha effetti retroattivi (ex tunc), significa che il negozio giuridico ratificato è come se fosse stato stipulato sin dall'inizio da un rappresentante munito dell'apposito potere.
La figura del rappresentante non deve essere confusa col nucius (porta voce) che si limita a portare a conoscenza del destinatario la dichiarazione di volontà altrui, non è un rappresentante, ma un veicolo di comunicazione al pari della lettera. Per le altre disposizioni ci si avvale del Codice civile.



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