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Società Cooperativa

Le società cooperative sono definite dalla legge come quelle imprese aventi uno scopo mutualistico (art. 2511) che si prefiggono come fine ultimo di raggiungere vantaggi patrimoniali e senza fini di speculazione (art. 45 Cost).

In relazione all’attività esercitata le società cooperative si distinguono in:
  1. Cooperative di consumo
  2. Cooperative edilizie
  3. Cooperative di credito
  4. Cooperative assicuratrici
  5. Cooperative di trasformazione e alienazione di prodotti agricoli
  6. Cooperative di produzione e di lavoro
Le società cooperative possono essere a responsabilità limitata e a responsabilità illimitata.
Nelle società a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali è responsabile la società con il suo patrimonio, inoltre nel caso di fallimento o di liquidazione (coatta amministrativa) se il patrimonio della società non è sufficiente sono illimitatamente e solidamente responsabili anche i singoli soci.
Nelle cooperative a responsabilità limitata, invece per le obbligazioni sociali risponde di regola la società con il suo patrimonio (però l’atto costitutivo può prevedere che in caso di fallimento o liquidazione se il patrimonio della società non è sufficiente, ciascun socio sia responsabile solidamente con gli altri ma limitatamente ad una somma multipla della propria quota (2514).

Nelle cooperative a responsabilità limitata le quote possono essere rappresentate da azioni che sono nominative.
Le cooperative sono disciplinate dagli art. 2511 a 2545 del codice civile, si applica la disciplina per le Spa per quanto riguarda i conferimenti (e le prestazioni accessorie), liquidazione, libri sociali e bilancio e organi sociali.
L’omologazione e il deposito dell’atto costitutivo devono essere depositati presso il Registro delle Imprese però non si necessita la pubblicazione nel BUSAL dato che è stato soppresso con la legge del 7/8/97 n° 26 che ha al tempo stesso introdotto la piccola società cooperativa che può costituirsi con un numero di soci che va da 5 a 8, non nove perché altrimenti diventa una società cooperativa ordinaria.

La disciplina della società cooperativa è stata ampliamente modificata per adeguare la normativa italiana a quella comunitaria della delle del 31/1/1992…

Il rifornimento al collegio sindacale si applica la disciplina delle s.r.l. Innovazioni apportate:
il valore delle quote di ciascun socio o quello complessivo delle azioni di cui e titolare non può essere superiore a 80 milioni.
il valore dell'azione va da un minimo di 50 mila ad un massimo di 100.000.
A differenza delle Spa nelle società cooperative nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle azioni possedute o se si tratta di una persona giuridica il numero dei voti sale fino a 5.
I soci possono farsi rappresentanti di altri soci che non possono essere più di 5 quote. Per partecipare nelle assemblee bisogna essere iscritti al libro dei soci almeno 3 mesi prima.
Gli amministratori di una società cooperativa possono essere soltanto soci o mandatori di persone giuridiche socie, mentre per i sindaci non vi è l'obbligo che siano iscritto nel registro dei revisori contabili però nella pressi si scelgono quelli iscritti in tale registro.

Le società cooperative sono dette a capitale variabile in quanto il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e il suo aumento o diminuzione in seguito all'ingresso di nuovi soci o all'uscita di quelli che vi fanno parte non comporta una modificazione dell'atto costitutivo.
Si tratta di società a capitale variabile cioè i soci possono entrare e uscire dalla società senza che vi sia annotazione nell'atto costitutivo.
Nel caso in cui la modificazione dei soci riguarda i soci che hanno una responsabilità limitata o multipla rispetto alla loro quota, ed entro 3 mesi gli amministratori devono comunicare la mutazione nelle persone dei soci al Registro Imprese.

Soci sovventori: introdotti a seguito della legge n° 59 del 31/12/92 son una particolare categoria di soci che svolgono la funzione di finanziare la società cooperativa, il socio sovventore particolare privilegio in riferimento alla distribuzione degli utili, di solito maggiorati del 2% e al rimborso del capitale.
I soci sovventori possono amministrare la società però la maggior parte del consiglio d'amministrazione deve essere costituito dai soci cooperatori. Ai soci sovventori possono attribuirsi fino a 5 voti purché i voti dei soci sovventori non siano superiore a 1/3 dei voti spettanti a tutti gli altri soci.

Le azioni di partecipazione cooperative sono assimilabili alla azioni di risparmio, queste azioni possono essere emesse al portatore, e solo se ricorrono particolari condizioni.
  1. Le somme devono essere destinate per finanziarie programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento dell'azienda;
  2. Che il bilancio dell'esercizio antecedente l'emissione delle azioni sia certificato e depositato pressi il Ministero del lavoro e previdenza sociale.
  3. L'ammontare di queste azioni non può superare o l'ammontare delle riserve indisponibili o del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio antecedente.
  4. Queste azioni devono essere offerte per un valore non inferiore a 1/2 in opzione ai soci o ai lavoratori dipendenti.
Per la redazione del bilancio si applica la stessa disciplina prevista per la Spa però dato che perseguono fino non lucrativi 1/5 dell'utile deve essere accantonato ad un fondo obbligatorio senza limiti, il 3% dell'utile deve essere versato nel fondo mutualistico, e un altro 3% dell'utile presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale. Una parte degli utili viene accantonata per reintegrare il capitale sottoscritto e versato, e quindi portare in aumento del capitale sociale.



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