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Ammortamento dei Titoli di Credito

In caso di perdita del possesso del titolo per smarrimento, sottrazione o distruzione) in base al principio dell'incorporazione il titolare del diritto non lo può più esercitare ed è esposto al rischio che questo può essere fatto valere da un terzo magari in buona fede.
Per evitare tale inconveniente vi è un'apposita procedura detta d'ammortamento consistente nel ricostituire la legittimazione del titolare con un duplicato del documento o con un provvedimento dell'autorità giudiziaria in sostituzione al titolo originario.

Privare di efficacia il titolo di circolazione
Perché possa essere attuata il possessore deve fare denuncia al debitore dell'avvenuta perdita e chiedere con ricorso all'autorità giuridica (nel luogo dove è pagabile) l'ammortamento del titolo, di cui si devono indicare i requisiti esistenziali e si tratta di un titolo in bianco quelli sufficienti per identificarlo.
Il presidente del tribunale compiute le opportune indagini e sul diritto del possessore pronuncia l'ammortamento con decreto che a cura del richiedente deve essere notificato al creditore; prima della notificazione l'eventuale pagamento al detentore del titolo libero il debitore nonostante la denuncia fatta del legittimo possessore.
Gli effetti dell'ammortamento cioè la restituzione della legittimazione dal titolare e la perdita di efficacia del titolo in circolazione si producono dopo 30 gg. dalle pubblicazioni se entro tale termine il detentore del titolo non ne fa opposizione.
Se invece viene opposta opposizione da parte del detentore che deve depositare il titolo presso la cancelleria del tribunale, si instaura un giudizio ordinario.
Se l'opposizione viene rigettata, il titolo viene consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento, se invece viene accolta l'ammortamento può avere luogo e il pagamento dovrà essere compiuto a favore dell'apponente.
Tale procedura è esclusa per i titolo al portatore, però la legge consente ai possessori l'esercizio del diritto, nel caso di smarrimento o di sottrazione del titolo al portatore, il possessore può farne denuncia all'emittente e ha diritto di ottenere le prestazioni che vi è contenuto decorso il termine di prescrizione, ma il debitore che prima della scadenza di tale termine, esegue la prestazione a favore di chi gli presenta il titolo è liberato (a meno che non si provi che era a conoscenza dell'illegittimo possesso del titolo).
Il possessore che provi la distruzione di un titolo al portatore ha diritto di ottenere dall'emittente un duplicato o un titolo equivalente.



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